LEGGE PROVINCIALE N

LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 17-12-1998
PROVINCIA DI BOLZANO

Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
N. 3
del 12 gennaio 1999
SUPPLEMENTO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151  

Allegato 1:
Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato   Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 7

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 10

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 40

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 42

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 51 del 1999

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 51 del 1999 Articolo 18

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 23 del 2000

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 46

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 47

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 48

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 2

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 9

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 27

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 51 del 1999 Articolo 13

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 2 del 2001 Articolo 40

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 26

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 31

Categorie di interventi
1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto:
A)            La concessione di contributi in conto capitale all’Istituto per 
l’edilizia sociale, in seguito denominato “IPES”, per l’attuazione 
dei programmi di costruzione di cui all’articolo 22.
B)            La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per 
l’ammortamento di mutui stipulati dall’IPES su autorizzazione 
della Giunta provinciale per l’attuazione dei programmi di 
costruzione.
C)            La concessione di contributi in conto capitale all’IPES:
1) per l’acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 
39;
2) per l’esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in 
proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali.
D)            Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi 
immediati per esigenze particolari nei seguenti casi :
1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da 
calamità naturali, estesi all’emergenza determinata da 
catastrofi;
2) interventi di emergenza per gravi casi sociali.
E1)          La concessione a richiedenti singoli o associati in 
cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di 
rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per la costruzione o 
l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo 
primario.
E2)          La concessione di contributi costanti per interessi su mutui 
ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o 
associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di 
abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
E3)          La concessione di contributi decennali costanti a 
richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione 
o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo 
primario.
E4)          La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa 
ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti 
previsti alle lettere E1), E2) ed E3).
F1)           La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali 
o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa 
agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche 
per il fabbisogno abitativo primario.
F2)           La concessione di contributi costanti per interessi su mutui 
ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di 
abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo 
primario.
F3)           La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti 
singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il 
fabbisogno abitativo primario.
F4)           La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti 
singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il 
fabbisogno abitativo primario.
G)            Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 
mediante la concessione di:
1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le 
abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata;
2) contributi a fondo perduto ai comuni.
H)            Il finanziamento dell’acquisizione e dell’urbanizzazione di 
aree per l’edilizia abitativa agevolata mediante:
1) l’assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento 
delle indennità di esproprio dovute per le aree per l’edilizia 
abitativa agevolata;
2) la concessione di mutui senza interessi e contributi in conto 
capitale a comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro;
3) la concessione di contributi “una tantum” a persone in 
possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per 
l’edilizia abitativa agevolata.
I)  La concessione di contributi a fondo perduto a favore di 
comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di 
costruire senza finalità di lucro abitazioni popolari da 
assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, 
oppure in vendita, oppure costruire case albergo per 
studenti/studentesse e lavoratori/lavoratrici.
K)            La concessione a conduttori meno abbienti, tramite l’IPES, di 
contributi mensili per l’integrazione del canone di locazione.
L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura 
massima dell’80 per cento della spesa riconosciuta 
ammissibile per la realizzazione di opere direttamente 
finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere 
architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o 
istituti residenziali per l’assistenza alle persone in situazione di 
handicap, nonché per l’adeguamento di abitazioni alle 
esigenze della persona in situazione di handicap.
M)            La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle 
leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e 
convenzionata, per favorire l’accesso dei cittadini ad 
un’abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e 
convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la 
concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per 
compito istituzionale si propongono tali finalità.
N)            La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di 
cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40.
O)            Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l’IPES, 
aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico 
nell’edilizia abitativa.
2. Qualora il responsabile del procedimento per l’istruzione 
della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi 
che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più 
favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la 
trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la 
trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento 
della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non 
venga presentata, rimane ferma l’originaria domanda.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 40 del 1982

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 21 del 1991 Articolo 1

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CAPO 11


CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE
AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E
ALL’ADEGUAMENTO DELL’ABITAZIONE ALLA PERSONA IN
SITUAZIONE DI HANDICAP


ARTICOLO 92

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del 1999 Articolo 27

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo 26

Requisiti e modalità
1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), possono 
essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni 
funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle 
relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che 
abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 
917, nonché ai condomini, centri o istituti ove risiedano le 
suddette categorie di beneficiari.
2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi 
titolo alla persona in situazione di handicap, alla persona che lo 
abbia a carico, al centro, all’istituto o condominio.
3. Per essere ammessi al contributo, le opere per il 
superamento delle barriere architettoniche devono 
corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto 
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e alla legge 5 febbraio 
1992, n. 104.
4. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le condizioni e 
le modalità per la presentazione delle domande, per la 
determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per 
l’erogazione del contributo.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 917 del 1986 Articolo 12

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 236 del 1989

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 104 del 1992

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ALLEGATO 1:

Note:

 

Note all’articolo 92:
Il testo dell’articolo 12, D.P.R. 22.12.1986, n. 917,      
“Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi”,  è  il 
seguente:  
Articolo 12
Detrazioni per carichi di famiglia
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a)             per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1)             lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera lire 
30.000.000;
2)             lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3)             lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4)             lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a lire 
100.000.000;
b)             per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli 
adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona 
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il 
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da 
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 
336.000 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione 
in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali 
e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è 
successivamente legalmente ed effettivamente separato, 
ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo 
contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è 
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione 
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio 
e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione 
che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito 
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da 
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e 
consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa 
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali 
della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000, al lordo 
degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e 
competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui 
sono cessate le condizioni richieste (8).
Il D.M. 14.6.1989, n. 236 concerne “ Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adottabilità e la 
visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche” .
La legge 5.2.1992, n. 104 concerne “ Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”.

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