ARTICOLO 2
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del
1999 Articolo 9
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 42 del
1999 Articolo 27
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 51 del
1999 Articolo 13
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 2 del 2001 Articolo
40
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TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo
1
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo
26
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 8 del 2001 Articolo
31
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Categorie di interventi 1. Gli interventi di edilizia abitativa agevolata hanno per oggetto: A) La concessione di contributi in conto capitale all’Istituto per l’edilizia sociale, in seguito denominato “IPES”, per l’attuazione dei programmi di costruzione di cui all’articolo 22. B) La concessione di contributi pluriennali costanti all’IPES per l’ammortamento di mutui stipulati dall’IPES su autorizzazione della Giunta provinciale per l’attuazione dei programmi di costruzione. C) La concessione di contributi in conto capitale all’IPES: 1) per l’acquisto di abitazioni nei casi previsti dagli articoli 29 e 39; 2) per l’esercizio del diritto di prelazione su alloggi ceduti in proprietà nei casi previsti da leggi provinciali e statali. D) Gli aiuti in casi straordinari che richiedono interventi immediati per esigenze particolari nei seguenti casi : 1) interventi di emergenza, quando questa è determinata da calamità naturali, estesi all’emergenza determinata da catastrofi; 2) interventi di emergenza per gravi casi sociali. E1) La concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati con istituti di credito da richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli o associati in cooperative per la costruzione o l’acquisto di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario. E4) La concessione di contributi a fondo perduto in alternativa ai mutui, contributi per interessi e contributi decennali costanti previsti alle lettere E1), E2) ed E3). F1) La concessione a richiedenti singoli di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l’edilizia abitativa agevolata per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F2) La concessione di contributi costanti per interessi su mutui ipotecari stipulati da richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F3) La concessione di contributi decennali costanti a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. F4) La concessione di contributi a fondo perduto a richiedenti singoli per il recupero di abitazioni popolari o economiche per il fabbisogno abitativo primario. G) Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di: 1) contributi a fondo perduto a richiedenti che assumano per le abitazioni recuperate gli obblighi di edilizia convenzionata; 2) contributi a fondo perduto ai comuni. H) Il finanziamento dell’acquisizione e dell’urbanizzazione di aree per l’edilizia abitativa agevolata mediante: 1) l’assunzione diretta a carico della Provincia del 50 per cento delle indennità di esproprio dovute per le aree per l’edilizia abitativa agevolata; 2) la concessione di mutui senza interessi e contributi in conto capitale a comuni, all’IPES ed a società senza scopo di lucro; 3) la concessione di contributi “una tantum” a persone in possesso dei requisiti per essere assegnatari di aree per l’edilizia abitativa agevolata. I) La concessione di contributi a fondo perduto a favore di comuni, dell’IPES o di società o enti costituiti con lo scopo di costruire senza finalità di lucro abitazioni popolari da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure in vendita, oppure costruire case albergo per studenti/studentesse e lavoratori/lavoratrici. K) La concessione a conduttori meno abbienti, tramite l’IPES, di contributi mensili per l’integrazione del canone di locazione. L) La concessione di contributi a fondo perduto fino alla misura massima dell’80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza alle persone in situazione di handicap, nonché per l’adeguamento di abitazioni alle esigenze della persona in situazione di handicap. M) La promozione di iniziative per divulgare la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata, per favorire l’accesso dei cittadini ad un’abitazione adeguata, il finanziamento di studi, ricerche e convegni in materia di edilizia residenziale pubblica e la concessione di contributi ad enti ed organizzazioni che per compito istituzionale si propongono tali finalità. N) La concessione di contributi alle cooperative di garanzia di cui alla legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40. O) Il finanziamento di progetti pilota realizzati tramite l’IPES, aventi in particolare ad oggetto il risparmio energetico nell’edilizia abitativa. 2. Qualora il responsabile del procedimento per l’istruzione della domanda di concessione delle agevolazioni edilizie rilevi che per il richiedente sussista un altro tipo di agevolazione più favorevole a quella richiesta, propone al richiedente la trasformazione della domanda. Il richiedente può chiedere la trasformazione della domanda entro 30 giorni dal ricevimento della proposta. Qualora la domanda di trasformazione non venga presentata, rimane ferma l’originaria domanda.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 40 del 1982
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MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 21 del 1991 Articolo
1
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